DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
   (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con  ordinamento
autonomo, che corrispondono le somme e i valori di  cui  all'articolo
23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta  in
acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuta  dai
percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': 
    a) sulla parte imponibile  delle  somme  e  dei  valori,  di  cui
all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle  successive  lettere  b)  e  c),  aventi
carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
al comma 2 dell'articolo 23; 
    b) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della  stessa
natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui
alla lettera a) e sulla parte  imponibile  delle  indennita'  di  cui
all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo  unico,  con  la
aliquota applicabile allo scaglione di  reddito  piu'  elevato  della
categoria  o  classe  di  stipendio  del  percipiente  all'atto   del
pagamento o, in mancanza,  con  l'aliquota  del  primo  scaglione  di
reddito; 
    c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico,  con  i
criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico,  intendendo
per reddito complessivo netto  l'ammontare  globale  dei  redditi  di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli  11  e  12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
    d) sulla parte imponibile del  trattamento  di  fine  rapporto  e
delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo  unico  con  i
criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico; 
    e)  sulla  parte  imponibile  delle  somme  e   valori   di   cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non  compresi  nell'articolo
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,  corrisposti  agli
eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
  2. Gli uffici che dispongono  il  pagamento  di  emolumenti  aventi
carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio
o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa  e'
anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
con le modalita' in  esso  stabilite.  A  tal  fine,  all'inizio  del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste
al  comma  3  dell'articolo  23  intende  adottare.  Ai  fini   delle
operazioni  di  conguaglio  i  soggetti  e  gli  altri   organi   che
corrispondono compensi e retribuzioni non aventi  carattere  fisso  e
continuativo devono comunicare ai  predetti  uffici,  entro  la  fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno  successivo,
l'ammontare  delle  somme  corrisposte,  l'importo  degli   eventuali
contributi previdenziali e assistenziali, compresi  quelli  a  carico
del datore di lavoro e le ritenute  effettuate.  Per  le  somme  e  i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata
su supporto  magnetico  secondo  specifiche  tecniche  approvate  con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze. Qualora, alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione  della  ritenuta  di  conguaglio,   la   differenza   e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze  di  altra  natura  che
siano liquidate anche da altro soggetto  in  dipendenza  del  cessato
rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni  dell'articolo
23, comma 4. 
  3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della
Corte costituzionale, nonche' della  Presidenza  della  Repubblica  e
degli organi  legislativi  delle  regioni  a  statuto  speciale,  che
corrispondono le somme e i valori di  cui  al  comma  1,  effettuano,
all'atto del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche con i  criteri  indicati  nello  stesso
comma. Le medesime  amministrazioni,  all'atto  del  pagamento  delle
indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, commisurata alla  parte  imponibile  di  dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo  i  criteri
indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui la ritenuta da operare  sui  valori  di  cui  ai
commi precedenti non  trovi  capienza,  in  tutto  o  in  parte,  sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al
sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
  5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui  al  comma
3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli
24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute
stabilite dalle disposizioni stesse. 
                                                              ((159)) 
 
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AGGIORNAMENTO (159) 
  L'aggiornamento in calce,  precedentemente  disposto  dall'art.  8,
comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e' stato  eliminato;
la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del  D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n.  27,  la  quale  ne  ha
contestualmente fatti salvi gli effetti.