DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
           Agevolazioni relative alle imposte sui redditi 
 
  Per le aziende e gli  istituti  di  credito  le  quote  di  reddito
destinate a riserva legale o statutaria  in  eccedenza  al  ventesimo
dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta  locale  sui  redditi
per meta' del loro ammontare.(28) 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 30  AGOSTO  1993  N.  331,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427.(26) 
  Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti  al  fondo  di
dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3  della  legge
28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3  del
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4  agosto
1971, n. 594.((29)) 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 66  comma  7)  che
"Per gli esercizi chiusi anteriormente  al  1  gennaio  1993  restano
validi  gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  dell'articolo  21,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli  istituti
di credito che abbiano utilmente fruito  dell'esenzione  dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ivi  prevista,  determinando  il
reddito assoggettabile  all'imposta  locale  sui  redditi  secondo  i
criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto (con l'art. 3 comma  102)
che "A decorrere dal periodo di imposta per il quale il  termine  per
la   presentazione   della   dichiarazione    dei    redditi    scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale  sui  redditi
prevista per le  aziende  e  istituti  di  credito  dal  primo  comma
dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601,  in  materia  di  destinazione  di  quote  di
reddito a riserva legale o statutaria o  comunque  indisponibili,  in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio." 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha disposto (con l'art. 3  comma  46)
che "Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del  31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria,  prevista  dal
terzo  comma  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  per  il  dividendo  attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa. "