DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30. 
                 Ritenuta sui premi e sulle vincite 
 
  I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i
quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo
6 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  gli  altri
premi comunque diversi da quelli su titoli  e  le  vincite  derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da  concorsi  a
premio, da pronostici e da scommesse,  corrisposti  dallo  Stato,  da
persone giuridiche pubbliche o private e dai  soggetti  indicati  nel
primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione  di  ritenute
alla fonte. Le ritenute alla fonte non  si  applicano  se  il  valore
complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel
periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al  medesimo  soggetto  non
supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e'  superiore  al
citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a  ritenuta.  Le
disposizioni del periodo precedente non si applicano con  riferimento
ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 
  L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per  cento  per  i
premi  delle  lotterie,  tombole,  pesche  o  banchi  di  beneficenza
autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per
cento sui  premi  dei  giuochi  svolti  in  occasione  di  spettacoli
radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di  qualsiasi
altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove  basate
sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in
ogni altro caso. 
  Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi,
i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare
la  rivalsa,  di  chiedere  un  premio  di  valore   inferiore   gia'
prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo,  di
un importo pari  all'imposta,  gravante  sul  premio  originario.  Le
eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 
  La ritenuta sulle vincite e sui premi  del  lotto,  delle  lotterie
nazionali,  dei  giuochi  di  abilita'  e  dei  concorsi   pronostici
esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo  Stato
in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali
attivita' di giuoco. 
  La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita'  e  dei  concorsi
pronostici esercitati dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e
dall'Unione   nazionale   incremento   razze   equine   e'   compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 
  L'imposta sulle vincite nelle  scommesse  al  totalizzatore  ed  al
libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di
legge. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122)).