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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  12-4-1973

Art. 260

(Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale)


Le provviste di bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o dagli aeromobili per la immissione in consumo nel territorio doganale sono esenti da diritti doganali, salvo il recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.
Se si tratta di navi od aeromobili non ammessi al trattamento di cui al primo comma di ciascuno degli articoli 254 e 258, lo sbarco delle provviste predette può essere effettuato prescindendo anche dalle formalità doganali.