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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  12-9-1981
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Art. 214

(Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione)


Salve le maggiori facilitazioni previste dagli accordi internazionali, sono ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea di cui ai precedenti articoli del presente capo i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i materiali di ogni genere ed il bestiame destinati al traffico internazionale, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi degli articoli 182 e 205.
S'intende per traffico internazionale il movimento di detti veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e da riesportare o reimportare tal quali, per essere impiegati per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di merci in importazione ed in esportazione anche temporanea, per servire come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo,
((per esecuzione di lavori ovvero per produzione di beni o di servizi,))
per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche; scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, stabilisce i casi nei quali il traffico internazionale in regime di importazione ed esportazione temporanea e consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, determinando il termine massimo concedibile per tale regime nonché le condizioni e le formalità doganali da osservarsi e prevedendo, ove l'adeguamento alla dinamica del traffico lo esiga, anche l'esonero dalla emissione del documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonché la possibilità di impiego nel traffico interno dei veicoli ferroviari, degli aeromobili e dei contenitori temporaneamente importati, ai fini di una più razionale utilizzazione degli stessi ovvero allo scopo di sopperire a temporanea eccezionale indisponibilità di analoghi veicoli nazionali.
((Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può autorizzare l'importazione e l'esportazione temporanea, anche a titolo di noleggio o locazione finanziaria, di strumenti, macchinari, attrezzature e veicoli di ogni specie, nonché di stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, da impiegare nell'esecuzione di lavori ovvero nella produzione di beni o di servizi, stabilendo i casi nei quali il regime di importazione ed esportazione temporanea è consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, con determinazione delle condizioni e delle formalità da osservarsi.
All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali, secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per la importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione.))