DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 12-12-1972
                              Art. 68.
(Disposizioni particolari  per  il  personale  delle  Amministrazioni
                dello Stato trasferito alle Regioni)

  Agli  impiegati  civili  di ruolo delle Amministrazioni dello Stato
che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati
in  attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano
trasferiti   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  in  occasione  del
passaggio  a  queste  ultime  delle  funzioni  amministrative  di cui
all'art.  118  della  Costituzione,  e'  attribuita,  con  decorrenza
giuridica  ed  economica  dalla  data  del trasferimento predetto, la
promozione alla qualifica superiore.
  Ove   trattisi  di  dipendenti  che  rivestano  gia'  la  qualifica
terminale  della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della
promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con
qualifica  di  ispettore  generale,  o equiparata, gli stessi aumenti
periodici  sono  attribuiti  nella  qualifica di dirigente superiore;
agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata,
e'  attribuita  la  qualifica di dirigente superiore; ai direttori di
sezione,  ed  equiparati,  e'  attribuita  la  qualifica di direttore
aggiunto  di  divisione  alla prima classe di stipendio, elevata alla
seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
  Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di
stipendio   in   aggiunta   a   quelli   goduti  nella  categoria  di
appartenenza.
  Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio
decreto  4  febbraio  1937,  n.  100,  e successive modificazioni, e'
inquadrato  nelle  corrispondenti  carriere  di  ruolo organico, alla
qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di
stipendio.
  Il  beneficio  previsto dal presente articolo non e' cumulabile con
quello  di  cui  all'art.  3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con
quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.
  Le   disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  al
personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze
della  prima  costituzione  degli  uffici  delle  Regioni  a  statuto
ordinario  che  sia  immesso  nei  ruoli organici del personale delle
predette  Regioni  nella  loro prima istituzione. I benefici previsti
sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.
  Ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi  di  ammissione nelle
carriere  delle  magistrature amministrative il personale transitato,
ai  sensi  dei  precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni e'
equiparato agli impiegati civili dello Stato.