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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 139

(Promozione degli attuali direttori di sezione)


Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche.
Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n., del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.
Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.