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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. 803

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico.

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  • Convenzione tra il Minstero delle poste e delle comunicazioni e la SIP
  • art. 1
  • art. 2
Testo in vigore dal:  7-1-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;
Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, contenente modificazioni ed aggiunte alla citata convenzione 21 ottobre 1964;
Considerata l'opportunità di adeguare le vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico ed alla funzione di sempre maggior rilievo che esso è venuto assumendo per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;
Sentito il Consiglio superiore tecnica delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica per il tesoro;

Decreta:

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, concernente, modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 e alla convenzione 27 febbraio 1968, citate nelle premesse, rispettivamente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972

LEONE ANDREOTTI - GIOIA - TAVIANI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1972

Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 24. - CARUSO