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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 9

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

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Testo in vigore dal:  3-2-1972

Art. 3


Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;
3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;
4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.