LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 5-3-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2. 
 
  Non sono compresi nelle istituzioni di  beneficenza  soggette  alla
presente legge: 
 
    a) i  comitati  di  soccorso  ed  altre  istituzioni  temporanee,
mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi; 
 
    b) le fondazioni private destinate a pro di una o  piu'  famiglie
determinate, non soggette a devoluzione a  favore  della  beneficenza
pubblica; 
 
    c) le societa' ed associazioni regolato dal codice civile  e  dal
codice di commercio. 
 
  I comitati e le istituzioni di cui  alla  lettera  a)  non  possono
promuovere   pubbliche    sottoscrizioni    senza    la    preventiva
autorizzazione del Sottoprefetto e  sono  sottoposti  alla  vigilanza
dell'autorita' medesima, allo scopo di impedire abusi della  pubblica
fiducia. (3) ((4)) 
 
  Il  Sottoprefetto  ha  facolta'  di  decretare  la  chiusura  degli
istituti privati di assistenza e  beneficenza,  aventi  per  fine  il
ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica  fiducia,
o  di  cattivo  funzionamento  in  rapporto  ai   buoni   costumi   o
all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3) ((4)) 
 
  Sono salve le attribuzioni spettanti  al  Prefetto  in  materia  di
pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3) ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a
decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".