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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991
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Art. 33

(Trasferimento di sede)


Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato. (12)
((14))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 9 febbraio 1982, n. 33 ha disposto (con l'art. 3) che "Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni".