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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 762

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal:  14-11-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio e modificato nel senso che vengono attribuiti i seguenti nuovi insegnamenti complementari agli istituti della facoltà a fianco di essi indicati:
1) istituto di ricerche aziendali: ragioneria pubblica;
3) istituto di tecnica del credito: tecnica degli scambi e cambi con l'estero, economia e tecnica del credito mobiliare;
8) istituto di ricerche economico-agrarie e forestali: economia di mercato dei prodotti agricoli;
9) istituto di matematica: ricerca operativa, teoria delle decisioni e teoria dei giochi;
10) istituto di statistica: statistica aziendale.
Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido"

Art. 266. - La scuola di perfezionamento in fisica istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Parma, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento nell'indirizzo di fisica dello stato solido.
Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 267. - Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà. Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario.
Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa col consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà.
Art. 268. - Alla scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido sono ammessi i laureati in fisica, matematica, ingegneria e chimica.
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli.
Sono da considerarsi titoli preferenziali:
a) il voto di laurea;
b) documentazione di eventuali servizi prestati attinenti alle discipline impartite nel corso degli studi specialistici;
c) eventuali pubblicazioni.
Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in trenta allievi per ogni anno di corso.
Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti.
La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi docenti.
Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione; il quale può essere anche un professore di altra università.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione-originale scritta.
Art. 270. - L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.
Art. 271. - Le materie di insegnamento sono:
1) Matematica applicata;
2) Complementi di analisi;
3) Complementi di fisica teorica;
4) Complementi di fisica dello stato solido;
5) Proprietà magnetiche della materia:
6) Fisica dei liquidi;
7) Tecniche della fisica degli stati condensati;
8) Complementi di chimica fisica;
9) Complementi di meccanica statistica;
10) Fisica delle superfici:
11) Complementi di elettronica;
12) Semiconduttori;
13) Elettronica quantistica;
14) Spettroscopia a microonde;
15) Fisica dei plasmi;
16) Fisica dei gas debolmente ionizzati;
17) Tecnica dell'alto vuoto;
18) Rilevatori a scintillazione;
19) Spettrofotometria U.V., ottica e I.R.;
20) Diffratometria X ed elettronica;
21) Fisica dei metalli;
22) Teoria quantistica dei campi;
23) Macchine calcolatrici e programmazione.
Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale.
I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche e potranno essere integrati anche con conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 272. - Per ogni anno di corso il numero minimo degli insegnamenti annuali è fissato in cinque; il numero massimo in dieci. Gli insegnamenti annuali potranno essere sostituiti in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal consiglio direttivo della scuola a norma dell'art. 271.
Gli allievi per essere ammessi all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsti dall'ordinamento di studi.
Art. 273. - Il consiglio direttivo della scuola, con manifesto annuale, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale, nonché degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami.
Art. 274. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà.
La tassa di diploma è pari alla tassa di laurea, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi e fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola.
Inoltre i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola (stipendi e attrezzature) saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo istituto di fisica, e, infine, ci si avvarrà di insegnamenti già esistenti per il corso di laurea in fisica e gia sovvenzionati.
Art. 275. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è istituito un seminario di fisica.
Gli articoli 278, 279, 281, 282 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di paleografia e filologia musicale

Art. 278. - La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrenti a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali, dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e specializzarsi nella storia della musica.
La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale.
Art. 279. - Il direttore della scuola è un professore universitario di ruolo ed è nominato dal rettore su designazione del consiglio della scuola.
Art. 281. - Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro i quali, già iscritti a un conservatorio di musica o a un liceo musicale pareggiato, oppure in qualità di candidati privatisti abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiane.
Possono altresì iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sarà intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum scolastico.
Art. 282. - La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado, sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori e dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento.
L'art. 285, relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il penultimo comma viene soppresso.
L'art. 286, relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 286. - Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti anche coloro che sono già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione.
A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento postuniversitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 9. - CARUSO