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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 762

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal: 14-11-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma,  approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797  e  modificato  con  regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Parma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 49, relativo agli istituti annessi alla facolta' di economia e
commercio e modificato nel senso che vengono  attribuiti  i  seguenti
nuovi insegnamenti  complementari  agli  istituti  della  facolta'  a
fianco di essi indicati: 
    1) istituto di ricerche aziendali: ragioneria pubblica; 
    3) istituto di tecnica del credito: tecnica degli scambi e  cambi
con l'estero, economia e tecnica del credito mobiliare; 
    8) istituto di ricerche economico-agrarie e  forestali:  economia
di mercato dei prodotti agricoli; 
    9)  istituto  di  matematica:  ricerca  operativa,  teoria  delle
decisioni e teoria dei giochi; 
    10) istituto di statistica: statistica aziendale. 
  Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento  della  successiva
numerazione sono aggiunti i seguenti  nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione della scuola di perfezionamento in  "Fisica  dello  stato
solido" annessa alla  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali. 
 
      Scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" 
 
  Art. 266. - La scuola di perfezionamento in fisica istituita presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di  Parma,  ha
fine  scientifico  e   rilascia   il   diploma   di   perfezionamento
nell'indirizzo di fisica dello stato solido. 
  Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono  consentite
abbreviazioni di corso. 
  Art. 267. -  Il  funzionamento  della  scuola  e'  affidato  ad  un
consiglio direttivo nominato dalla facolta'. Il  consiglio  direttivo
propone di anno in anno alla facolta' gli insegnamenti da impartire e
i relativi  programmi,  e  nomina  per  un  periodo  di  un  anno  un
direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la  sorveglianza
sul regolare funzionamento  degli  insegnamenti  e  degli  esami.  Il
direttore e' coadiuvato da un segretario. 
  Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa  col  consiglio
direttivo, dal direttore, che puo'  scegliere  tra  i  professori  di
ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra  persone
di riconosciuta competenza in  uno  degli  indirizzi  trattati  nella
scuola;  tali  proposte  sono   sottoposte   all'approvazione   della
facolta'. 
  Art. 268. - Alla scuola di perfezionamento in  fisica  dello  stato
solido sono ammessi i laureati in fisica,  matematica,  ingegneria  e
chimica. 
  L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli. 
  Sono da considerarsi titoli preferenziali: 
    a) il voto di laurea; 
    b) documentazione di eventuali servizi  prestati  attinenti  alle
discipline impartite nel corso degli studi specialistici; 
    c) eventuali pubblicazioni. 
  Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola
e' fissato in trenta allievi per ogni anno di corso. 
  Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti. 
  La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai  rispettivi
docenti. 
  Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono  nominate
dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e
da due altri insegnanti della scuola. La commissione per  l'esame  di
diploma e' nominata dal consiglio direttivo ed e' formata da  quattro
membri scelti fra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore
nella  persona  di  un  competente  nel  soggetto  particolare  della
dissertazione; il quale puo' essere  anche  un  professore  di  altra
universita'. 
  L'esame  di  diploma   consistera'   nella   discussione   di   una
dissertazione-originale scritta. 
  Art. 270. - L'esame di diploma dovra' essere superato entro  cinque
anni dalla data di immatricolazione. 
  I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno
ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi. 
  Art. 271. - Le materie di insegnamento sono: 
    1) Matematica applicata; 
    2) Complementi di analisi; 
    3) Complementi di fisica teorica; 
    4) Complementi di fisica dello stato solido; 
    5) Proprieta' magnetiche della materia: 
    6) Fisica dei liquidi; 
    7) Tecniche della fisica degli stati condensati; 
    8) Complementi di chimica fisica; 
    9) Complementi di meccanica statistica; 
    10) Fisica delle superfici: 
    11) Complementi di elettronica; 
    12) Semiconduttori; 
    13) Elettronica quantistica; 
    14) Spettroscopia a microonde; 
    15) Fisica dei plasmi; 
    16) Fisica dei gas debolmente ionizzati; 
    17) Tecnica dell'alto vuoto; 
    18) Rilevatori a scintillazione; 
    19) Spettrofotometria U.V., ottica e I.R.; 
    20) Diffratometria X ed elettronica; 
    21) Fisica dei metalli; 
    22) Teoria quantistica dei campi; 
    23) Macchine calcolatrici e programmazione. 
  Gli  insegnamenti  potranno  essere  annuali  o   semestrali.   Due
insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti  equivalenti  ad  un
insegnamento annuale. 
  I corsi saranno integrati  da  esercitazioni  pratiche  e  potranno
essere integrati anche con conferenze  su  materie  e  argomenti  che
abbiano attinenza o affinita' con gli  insegnamenti  impartiti  nella
scuola. 
  Art. 272.  -  Per  ogni  anno  di  corso  il  numero  minimo  degli
insegnamenti annuali e' fissato  in  cinque;  il  numero  massimo  in
dieci. Gli insegnamenti annuali potranno essere sostituiti  in  parte
con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato  dal
consiglio direttivo della scuola a norma dell'art. 271. 
  Gli allievi per essere ammessi all'esame di diploma dovranno  avere
superato gli esami di profitto previsti dall'ordinamento di studi. 
  Art. 273. - Il consiglio  direttivo  della  scuola,  con  manifesto
annuale, prima dell'inizio di  ciascun  anno  accademico,  stabilisce
quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale,  nonche'  degli
studi (distribuzione degli insegnamenti nei  due  anni  di  corso)  e
l'ordine e le modalita' degli esami. 
  Art. 274. - Gli iscritti  alla  scuola  sono  tenuti  a  pagare  le
medesime tasse, soprattasse e contributi  generali,  stabiliti  dalle
vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facolta'. 
  La tassa di diploma e' pari alla tassa di laurea, a norma dell'art.
7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 
  La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e  per
altre  prestazioni  durante  il  corso  degli  studi  e  fissata  dal
consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  senato  accademico,
udita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  ed  il
consiglio direttivo della scuola. 
  Inoltre i  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  della  scuola
(stipendi e attrezzature) saranno  reperiti  sui  contributi  di  cui
sopra, sui  finanziamenti  destinati  allo  istituto  di  fisica,  e,
infine, ci si avvarra' di insegnamenti gia' esistenti per il corso di
laurea in fisica e gia sovvenzionati. 
  Art. 275. - Presso la scuola di  perfezionamento  in  fisica  dello
stato solido, e' istituito un seminario di fisica. 
  Gli articoli 278, 279, 281, 282 relativi alla scuola di paleografia
musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
             Scuola di paleografia e filologia musicale 
 
  Art. 278. - La  scuola  di  paleografia  e  filologia  musicale  si
propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrenti a
coloro che intendono mettersi in grado di conoscere  ed  interpretare
direttamente le fonti musicali, dedicarsi al  governo  delle  sezioni
musicali delle biblioteche e degli  archivi  e  specializzarsi  nella
storia della musica. 
  La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma
di paleografia e filologia musicale. 
  Art.  279.  -  Il  direttore  della   scuola   e'   un   professore
universitario di ruolo ed e' nominato dal rettore su designazione del
consiglio della scuola. 
  Art. 281. - Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono
iscriversi coloro i quali, gia' iscritti a un conservatorio di musica
o a un liceo musicale pareggiato, oppure  in  qualita'  di  candidati
privatisti abbiano superato,  presso  un  conservatorio  o  un  liceo
musicale pareggiato, gli esami  complementari  di  armonia  e  storia
della musica previsti per la loro materia musicale  principale.  Essi
dovranno superare una prova scritta di  italiano,  consistente  nello
svolgimento di un tema di cultura generale letteraria  o  storica,  e
una prova scritta di latino, consistente in una versione in  italiano
di un brano latino. La prova orale vertera' sulle linee  fondamentali
della storia letteraria e della storia civile italiane. 
  Possono altresi' iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di
scuola media di secondo grado. Essi  dovranno  svolgere  una  analisi
scritta di una composizione musicale a schema  morfologico  regolare;
la prova orale sara' intesa ad accertare la conoscenza  della  teoria
musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le  prove
di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum
scolastico. 
  Art. 282. - La  scuola  si  riserva  di  organizzare,  senza  alcun
aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi  di  cultura
intesi  a  facilitare  la  preparazione  scientifica  degli  studenti
stessi, con  particolare  riguardo  alla  cultura  umanistica  per  i
provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla
cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo  grado,
sprovvisti di titolo  musicale.  Prima  dell'esame  di  diploma,  gli
iscritti dovranno sostenere un esame  inteso  ad  accertare  la  loro
preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente  per  i
diplomati dai conservatori e dalle scuole medie superiori. Coloro che
sono muniti  di  entrambi  i  titoli  (umanistico  e  musicale)  sono
dispensati da qualunque esame di accertamento. 
  L'art. 285, relativo alla suddetta scuola e' modificato  nel  senso
che il penultimo comma viene soppresso. 
  L'art. 286, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e  sostituito
dal seguente: 
  Art. 286. - Data la particolare finalita' dei singoli  insegnamenti
anche coloro che sono gia' muniti di laurea e che  abbiano  sostenuto
esami speciali di materie affini a quelle elencate  nel  piano  degli
studi della scuola dovranno  ugualmente  sostenere  tutti  gli  esami
senza eccezione. 
  A coloro  che  sono  provvisti  di  laurea  in  lettere  o  materie
letterarie, il diploma di cui sopra e' equiparato a quelli conseguiti
nei corsi di perfezionamento postuniversitario. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 3 agosto 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1970 
  Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 9. - CARUSO