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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  15-1-1991
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Art. 20


Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.(2a)
Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione,
((. . .))
.(2)
((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 22 dicembre 1969, n. 155 (in G.U. 1a s.s 24/12/1969 n. 324)" dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, lett. a e b, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché l'illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia."
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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare la L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 aprile 1976, n. 97 (in G.U. 1a s.s 05/05/1976 n. 118) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia."