DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 171. 
                 (Indennita' di servizio all'estero) 
 
  1. L'indennita' di servizio all'estero non  ha  natura  retributiva
essendo destinata a  sopperire  agli  oneri  derivanti  dal  servizio
all'estero  ed  e'  ad  essi  commisurata.  Essa  tiene  conto  della
peculiarita' della prestazione lavorativa  all'estero,  in  relazione
alle specifiche esigenze del servizio diplomaticoconsolare. 
  2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
    a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
    b) dalle maggiorazioni relative  ai  singoli  uffici  determinate
secondo coefficienti di sede da fissarsi  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica sentita la  commissione  di
cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono
essere  fissati  coefficienti  differenti  per  i  singoli  posti  di
organico in uno stesso ufficio. 
  3.  I  coefficienti  di  sede  sono  fissati,  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie, sulla base: 
    a) del costo della vita, desunto dai  dati  statistici  elaborati
dalle  Nazioni  Unite  e   dall'Unione   europea,   con   particolare
riferimento al costo dei  servizi.  Il  Ministero  puo'  a  tal  fine
avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; (52) 
    b) degli oneri connessi con la vita  all'estero,  determinati  in
relazione al tenore di vita ed al decoro connesso  con  gli  obblighi
derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni
dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici  consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero  e  delle
rappresentanze all'estero; 
    c) del corso dei cambi. 
  4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti  alle  variazioni  del
costo della vita si seguono i parametri di riferimento  indicati  nel
comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara'  ponderato  in  relazione
agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 
  5. Nelle sedi in cui esistono ((comprovate difficolta' di copertura
o)) situazioni di rischio  e  disagio,  da  valutarsi  in  base  alle
condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle  strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento,  al
grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni  locali  tra
cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia,  il  personale
percepisce una apposita  maggiorazione  dell'indennita'  di  servizio
prevista dal  comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione  permanente  di  finanziamento,   tenendo   conto   delle
classificazioni delle sedi estere in base al disagio  adottate  dalla
Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
(( il 120 )) per cento dell'indennita'  ed  e'  soggetta  a  verifica
periodica, almeno biennale. 
  6. Se dipendenti in servizio  all'estero  condividono  a  qualsiasi
titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero  e'  ridotta
per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 
  7.  Le  indennita'  base  di  cui  al  comma   2   possono   essere
periodicamente aggiornate  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica,   per   tener   conto   della   variazione
percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei   prezzi   rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base  non  potra'  comunque
comportare un  aumento  automatico  dell'ammontare  in  valuta  delle
indennita'  di  servizio  all'estero  corrisposte.  Qualora  la  base
contributiva,  determinata  ai  sensi  delle  disposizioni   vigenti,
dovesse  risultare  inferiore  all'indennita'  integrativa   speciale
prevista per  l'interno,  il  calcolo  dei  contributi  previdenziali
verra' effettuato sulla base  di  tale  indennita'.  Restano  escluse
dalla  base  contributiva  pensionabile  le  indennita'   integrative
concesse ai sensi dell'articolo 189. (21) 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2
dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto stesso." 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.