DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 153. 
                (Assunzione di impiegati temporanei) 
 
  Le  rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari  ((,  gli
istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali))
possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per
il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo  non
superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una
delle  situazioni  che  comportano  la  sospensione  del  trattamento
economico.  ((I  contratti  di  detti   impiegati   temporanei   sono
suscettibili, in caso di perdurante assenza  del  dipendente,  di  un
solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi)). 
  Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono
essere autorizzati ad assumere, nei limiti  del  contingente  di  cui
all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi  non  superiori  a
sei mesi. Detti contratti  sono  suscettibili,  stante  il  perdurare
delle particolari esigenze di servizio, di un  solo  rinnovo  per  un
periodo non superiore a sei mesi. 
  Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non  possono  essere
assunti  con  nuovo  contratto  temporaneo  se  non  dopo  che  siano
trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto
di impiego.