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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 214

(Uffici consolari onorari)


Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nelle località dove hanno sede Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.