DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 8-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 160.
                  (Assunzione presso altro ufficio)

  Nel  caso  di  chiusura  o  soppressione  di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di
servizio  e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare entro tre
mesi  gli  impiegati  a contratto presso un altro ufficio all'estero,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  166,  primo  comma,
lettera  f).  L'impiegato  riassunto presso altro ufficio conserva, a
tutti  gli  effetti,  la  precedente  anzianita'  di  servizio  ed il
precedente regime contrattuale.
  ((L'impiegato  che sia cessato dal servizio per gravi e documentati
motivi  personali,  dopo  avere prestato lodevole servizio per almeno
cinque  anni  presso  un  ufficio all'estero, puo' in via eccezionale
essere  autorizzato,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio, a
svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro
tre  mesi  dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi
di   cui  al  presente  comma,  l'impiegato  conserva  la  precedente
anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale)).
  Nei   casi  previsti  dai  precedenti  commi  si  prescinde,  nella
riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non puo' in
ogni  caso  essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio
ai  sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere
a),  b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti
italiani  di  cultura, la riassunzione potra' essere disposta, tenuto
conto  delle  esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di
personale  a  contratto stabilite per i singoli istituti con apposito
decreto ministeriale.
  Nei  soli  casi  di  cui al primo comma, agli impiegati a contratto
viene  attribuito  un  contributo  alle  spese di trasferimento nella
misura  determinata  con  apposito  decreto del Ministro degli affari
esteri,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.