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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 758

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, titolare di pensione per il precedente servizio militare;
c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a, soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente da incaricato;
f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.
Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.