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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 758

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 5 dicembre 1961,  n.  1268,  concernente  delega  al
Governo per il conglobamento del trattamento economico del  personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E'  ammesso  il  cumulo,  salvo  quanto  disposto  negli   articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente
con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino  da
servizi resi alle dipendenze  di  Amministrazioni  statali,  comprese
quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o
di  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  di  Enti
parastatali, di Enti o Istituzioni (il diritto  pubblico,  anche  con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al cui mantenimento lo Stato  concorra  con  contributi  a  carattere
continuativo, nonche' di aziende annesse  o  direttamente  dipendenti
dalle  Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  o  dagli  altri  Enti
suindicati. 
  All'atto della  cessazione  del  nuovo  rapporto  e'  liquidato  il
trattamento di quiescenza in base al servizio prestato  nel  rapporto
stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia'
conseguiti in di pendenza del primo rapporto di impiego. 
  Nulla e' innovato per quanto attiene al  divieto  di  cumulo  degli
assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni  accessori  di
attivita'. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  552)
dell'art. 2268,  comma  1  del  D.Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2))
che riprende vigore l'intero provvedimento.