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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 758

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-1965 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 dicembre 1961, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni (il diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in di pendenza del primo rapporto di impiego.
Nulla è innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.