stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 758

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 25-7-1965
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  5  dicembre  1961, n. 1268, concernente delega al
Governo  per il conglobamento del trattamento economico del personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'   ammesso  il  cumulo,  salvo  quanto  disposto  negli  articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente
con  un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da
servizi  resi  alle  dipendenze  di Amministrazioni statali, comprese
quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni o
di  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  di  Enti
parastatali,  di  Enti  o Istituzioni (il diritto pubblico, anche con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al  cui  mantenimento  lo  Stato  concorra con contributi a carattere
continuativo,  nonche'  di  aziende annesse o direttamente dipendenti
dalle  Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  o  dagli  altri  Enti
suindicati.
  All'atto  della  cessazione  del  nuovo  rapporto  e'  liquidato il
trattamento  di  quiescenza in base al servizio prestato nel rapporto
stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia'
conseguiti in di pendenza del primo rapporto di impiego.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto attiene al divieto di cumulo degli
assegni  accessori  di quiescenza tra loro o con assegni accessori di
attivita'.