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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1975)
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Testo in vigore dal:  1-5-1965

Art. 16


Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennità, assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento.
Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964.
Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennità, assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo.
Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto 1 gennaio 1965, con la procedura e le modalità previste dai predetti articoli 21 e 22.