DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1975)
Testo in vigore dal: 1-5-1965
                              Art. 16.

  Salvo  quanto  disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15
le  aliquote  di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad
importi  giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per
la  determinazione  delle misure di indennita', assegni, soprassoldi,
cottimi  o  compensi  comunque  denominati,  sono  ridotti del 25 per
cento.
  Le  nuove  misure delle indennita', assegni, soprassoldi o compensi
comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente
articolo  e  nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 sono arrotondate
per  eccesso  a  lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le
competenze  giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze
orarie  e  non  possono  essere in nessun caso inferiori a quelle che
risultavano al 31 dicembre 1964.
  Le  variazioni  di  aliquote  previste dal presente articolo non si
applicano  nel  caso  in  cui  le  indennita', assegni, soprassoldi o
compensi  risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti
aliquote dell'assegno temporaneo.
  Le  tariffe  dei  cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo
guadagno  nel  cottimo  collettivo, nonche' le misure dei soprassoldi
giornalieri,  di  cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961,
n.  90,  saranno  rideterminate  con  effetto  1 gennaio 1965, con la
procedura e le modalita' previste dai predetti articoli 21 e 22.