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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  29-3-1961

Art. 21

(Lavoro a cottimo)


Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nel modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro.
I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonché i criteri di riparazione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.
Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 19