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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  25-11-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

(Soprassoldi)


Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
; (7)
b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, ed altri speciali incarichi; (7)
((9))

c) che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.
((9))

I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori.
Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere a), b), c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento. (3)
L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078 ha disposto (con l'art. 7, comma 1 lettera d), e) ed f)) che le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con effetto dal 1 luglio 1970 come segue: del sedici per cento per la lettera a); del sette per cento per la lettera b); del dieci per cento per la lettera c).
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 1971, n. 606 ha disposto (con l'allegato, lettera d)) che "Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere a) e b) della legge 5 marzo 1961, n. 90".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 31) che sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.