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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996
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Art. 28

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1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Quando la cava dia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
))