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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1998)
Testo in vigore dal:  23-8-1927

Art. 28



Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.