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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 3



I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
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