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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974)
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Testo in vigore dal:  2-2-1956

Art. 6



Le norme contenute nel precedente articolo per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria si applicano anche per la liquidazione della pensione normale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale dello Stato.
Per i militari indicati al precedente comma nei confronti dei quali la cessazione dal servizio è prevista al raggiungimento di determinati limiti di servizio, al fine di stabilire la percentuale di cui all'art. 5, si determina un limite di età teorico aggiungendo il numero fisso 20 al limite di servizio.
Nei casi in cui le disposizioni vigenti stabiliscono a favore degli appartenenti alle categorie menzionate nel presente articolo la liquidazione della pensione sulla base di un'anzianità inferiore a venti anni, tale pensione è ragguagliata a tanti ventesimi di quella spettante con venti anni quanti sono gli anni di servizio utile.