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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1954, n. 968

Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  23-10-1954

Art. 21


L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, è sostituito dal seguente:
"Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza essere autorizzati.
L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni".