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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1954, n. 968

Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
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Testo in vigore dal:  23-10-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni del Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
"Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, la approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
"L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319".