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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 451

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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Testo in vigore dal:  16-8-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 13 luglio 1939, n. 1168, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2029, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, con il quale sono state istituite le Facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali e d'ingegneria;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 808, con il quale sono stati istituiti appositi Comitati tecnici per le predette tre Facoltà universitarie;
Vedute le proposte relative a modifiche da apportarsi allo statuto dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così modificato:
CAPITOLO III
Art. 21. - Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico), di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria e di economia politica.
Per questi istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 15.
Dopo l'art. 45 vengono inseriti i seguenti articoli col relativo spostamento di quelli successivi.

CAPITOLO

VI FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 1

Art. 16. - La Facoltà di lettere e filosofia conferisce i seguenti titoli:
a) laurea in lettere;
b) laurea in filosofia.
Art. 47. - Tanto per la laurea in lettere quanto per la laurea in filosofia, la durata del corso degli studi è di quattro anni, e titolo d'ammissione è il diploma di maturità classica.
Art. 48. - Laurea in lettere. - Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.
Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:
Fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).
Fondamentali per l'indirizzo classico:
1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.
Fondamentali per l'indirizzo moderno:
1) filologia romanza;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.
Complementari:
1) filologia greco-latina;
2) grammatica greca e latina;
3) epigrafia greca;
4) papirologia;
5) antichità greche e romane;
6) topografia dell'Italia antica;
7) storia della letteratura latina medioevale;
8) storia della lingua italiana;
9) storia del Risorgimento;
10) sanscrito;
11) filologia bizantina;
12) filologia germanica;
13) filologia slava;
14) paleografia e diplomatica;
15) paletnologia;
16) lingua e letteratura francese;
17) lingua e letteratura tedesca;
18) lingua e letteratura inglese;
19) lingua e letteratura spagnola;
20) lingua e letteratura neo-greca;
21) lingua e letteratura romena;
22) lingua e letteratura russa;
23) lingua e letteratura ungherese;
24) lingua e letteratura albanese;
25) storia delle religioni;
26) storia del cristianesimo;
27) letteratura cristiana antica
28) biblioteconomia e bibliografia;
29) uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
30) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo prescelto e di altri otto insegnamenti scelti fra i fondamentali del diverso indirizzo e fra quelli complementari. Almeno tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio, e comportano ciascuno due esami; per un quarto e un quinto insegnamento seguito eventualmente come biennale lo studente può ridurre corrispondentemente di uno o due il numero degli insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.
Uno o due degli insegnamenti complementari possono anche essere sostituiti dallo studente, ottenuta l'approvazione del preside, con una o due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo. Lo studente deve richiedere tempestivamente l'approvazione del preside per ogni modificazione che intenda, apportare, nei limiti sopra indicati, al piano di studi pubblicato anno per anno dalla Facoltà, e deve presentare tempestiva domanda alla Facoltà, qualora intenda cambiare l'indirizzo degli studi prescelto all'atto dell'iscrizione.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.
Art. 49. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, su argomento concordato almeno un anno prima con il docente di uno degli insegnamenti fondamentali, o di quelli complementari che siano attinenti all'indirizzo prescelto. La tesi dattilografata deve essere depositata, in segreteria, in almeno in tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione di laurea.
All'esame di laurea lo studente può inoltre presentare, a sua richiesta e come titolo di merito, una o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in un qualunque anno di corso, quando abbia ottenuto per il suo lavoro l'approvazione del docente della rispettiva disciplina.
Art. 50. - I laureati in filosofia sono iscritti, su loro domanda, al quarto anno di corso per la laurea in lettere, e per essere ammessi all'esame di laurea debbono seguire gli insegnamenti e superare gli esami (su programma dell'anno in corso) qui scotto notati:
a) per l'indirizzo classico: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) letteratura greca; 4) geografia; 5) glottologia; 6) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 7) prova scritta di latino;
b) per l'indirizzo moderno: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) filologia romanza; 4) geografia; 5) storia medioevale oppure storia moderna; 6) storia dell'arte medioevale e moderna; 7) prova scritta di latino.
Art. 51 - I laureati in giurisprudenza, e i laureati dei corsi quadriennali di lingue e letterature straniere e di magistero che siano forniti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere; e il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della precedente carriera, universitaria dei singoli, stabilisce il loro piano di studi, inserendovi in ogni caso le materie e le prove fissate a seconda dell'indirizzo nel disposto dell'articolo precedente, in armonia con il generale ordinamento didattico del corso per la laurea in lettere.
I laureati di altri corsi e Facoltà, che siano forniti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti, su parere della Facoltà al secondo anno del corso per la laurea in lettere; e il loro piano di studi sarà parimenti fissato caso per caso dal Consiglio di Facoltà.
Art. 52. - Laurea in filosofia. - Gli insegnamenti del corso per la laurea in filosofia sono i seguenti:
Fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) storia medioevale;
5) storia moderna;
6) storia della filosofia;
7) filosofia teoretica;
8) filosofia morale;
9) pedagogia;
10) psicologia oppure una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Complementari:
1) estetica;
2) filosofia del diritto;
3) storia della filosofia antica;
4) storia della filosofia medioevale;
5) storia delle religioni;
6) storia del Cristianesimo;
7) storia, della pedagogia italiana;
8) psicologia;
9) storia del Risorgimento;
10) storia del diritto italiano;
11) storia delle dottrine politiche;
12) storia delle dottrine economiche;
13) letteratura greca;
14) economia politica;
15) lingua e letteratura straniera (da scegliere tra francese, inglese, tedesca).
Essendo gli insegnamenti di "storia medioevale" e di "storia moderna" uniti in unica cattedra, il corsi) sarà, dedicato alternativamente un anno alla "storia medioevale" ed un anno alla "storia, moderna,".
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà.
Art. 53. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, su argomento concordato almeno un anno prima con un docente di uno degli insegnamenti filosofici oppure storici: in questo secondo caso l'argomento dovrà essere tempestivamente approvato dal Consiglio di Facoltà. La tesi dattilografata deve essere depositata in segreteria, in almeno tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione di laurea.
All'esame di laurea lo studente può inoltre presentare, a sua richiesta, e come titolo di merito, uno o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento o esperimento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in un qualunque anno di corso, quando abbia ottenuta per il suo lavoro l'approvazione del professore della rispettiva disciplina.
Art. 54. - I laureati in lettere sono iscritti, su loro domanda, al quarto anno del corso per la laurea in filosofia e per essere ammessi all'esame di laurea debbono seguire gli insegnamenti e superare gli esami (su programma dell'anno in corso) come appresso indicati: 1) storia della filosofia; 2) filosofia teoretica; 3) filosofia morale;
4) pedagogia; 5) psicologia; 6) un altri insegnamento del corso per la laurea in filosofia che non sia stato già seguito per la laurea in lettere.
Art. 55. - I laureati in scienze, in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, e i laureati dei corsi quadriennali di lingue e letterature straniere e di magistero sempre che siano forniti del diploma di maturità classica possono essere iscritti, al terzo anno del corso per la laurea in filosofia; e il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli, stabilisce per ciascuno il piano di studi che deve seguire per essere ammesso all'esame di laurea.
Per i laureati di altri corsi e facoltà, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica, sarà parimenti determinato caso per caso dal Consiglio di Facoltà l'anno di iscrizione al corso per la laurea in filosofia, e il loro piano di studi.

CAPITOLO VII
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 56. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
a) in scienze matematiche;
b) in fisica;
c) in chimica;
d) in scienze naturali;
e) in matematica e fisica.
Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si impartiscono gli insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.
Art. 57. - Laurea in scienze matematiche. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fonda mentali:
1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale) ;
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria, descrittiva con disegno (biennale) ;
3) analisi superiore;
4) geometria superiore;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica matematica;
8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Insegnamenti complementari:
1) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
2) matematiche complementari;
3) fisica teorica;
4) fisica superiore ;
5) meccanica superiore;
6) geodesia;
7) matematiche superiori;
8) teoria delle funzioni;
9) geometria differenziale.
Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.
L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami In tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Art. 58. - È necessario osservare le seguenti precedenze di esami: l'esame di analisi algebrica, deve precedere l'esame di analisi infinitesimale, l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame di geometria descrittiva; gli esami di analisi algebrica, di geometria analitica, e di analisi infinitesimale devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di fisica matematica; l'esame di fisica, sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, di fisica teorica e di fisica matematica.
Art. 59. - Laurea in fisica. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica, è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) fisica matematica
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica organica;
2) mineralogia;
3) geodesia;
4) fisica, terrestre;
5) meccanica superiore;
6) geometria differenziale;
7) astronomia;
8) elettrotecnica;
9) fisica tecnica.
L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla, fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennale) importano un esame alla, fine di ogni anno.
Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la, laurea in scienze matematiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Art. 60. - È necessario osservare le seguenti precedenze di esami: gli esami di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica devono precedere l'esame di analisi superiore; gli esami di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria, meccanica razionale e fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica teorica, fisica matematica e astronomia; l'esame di fisica sperimentale deve precedere l'esame di fisica superiore; gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale devono precedere l'esame di chimica fisica.
Art. 61. - Laurea in chimica. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Biennio di studi propedeutici.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche (biennale);
2) chimica generale ed inorganica (biennale);
3) chimica organica (biennale);
4) chimica analitica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) esercitazioni di matematiche (biennale);
8) esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) esercitazioni di fisica sperimentale.
Triennio di studi di applicazione per l'indirizzo inorganico fisico e per l'indirizzo organico biologico.
Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) chimica fisica (biennale);
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico fisico:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) fisica superiore;
(*) 5) fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 7) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 8) chimica industriale.
Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) chimica biologica;
(*) 5) chimica farmaceutica;
6) chimica bromatologica;
(*) 7) farmacologia;
8) chimica applicata (al materiale da costruzione);
(*) 9) chimica agraria;
10) fisiologia generale (corso speciale per chimici).
(*)Per gli insegnamenti contrassegnati con asterisco valgono le norme di cui alla tabella 19 penultimo ed ultimo comma del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375.
I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica, con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).
L'insegnamento complementare (biennale) di analisi matematica importa due esami distinti.
Gli insegnamenti biennali importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno i sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.
Per gli insegnamenti contrassegnati con asterisco valgono le norme di cui alla tabella 19 penultimo ed ultimo comma del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375.
Art. 62. - Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica analitica senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame li esercitazioni di analisi chimica qualitativa senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di preparazioni chimiche (primo anno del biennio propedeutico) in via transitoria (mancando lo sbarramento del biennio), non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica fisica, e di esercitazioni di chimica fisica senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche (1° e 2° corso), di esercitazioni di matematiche (1° e 2° corso), di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica sperimentale e di esercitazioni di fisica sperimentale; né potrà essere ammesso a sostenere l'esame di esercitazioni di analisi chimica quantitativa senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di analisi chimica qualitativa non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di analisi matematica infinitesimale né quello di meccanica razionale senza aver prima superato l'esame di analisi matematica algebrica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di farmacologia senza aver prima superato l'esame di fisiologia generale.
Art. 63. - Laurea in scienze naturali. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali e di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) mineralogia;
6) geologia;
7) geografia;
8) botanica (biennale);
9) zoologia (biennale);
10) anatomia, comparata;
11) anatomia umana;
12) fisiologia generale (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) istologia ed embriologia;
2) chimica fisica;
3) chimica biologica;
4) patologia vegetale;
5) genetica;
6) igiene;
7) entomologia agraria;
8) antropologia;
9) oceanografia;
10) paleontologia;
11) fisiologia vegetale.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
Art. 64. - Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza, aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica organica e di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica, generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza, aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di patologia vegetale senza aver prima superato l'esame di botanica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di entomologia agraria senza aver prima superato l'esame di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima sostenuto gli esami di botanica e di zoologia.
Art. 65. - Laurea in matematica e fisica. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva, con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
2) geometria superiore;
3) meccanica superiore;
4) fisica matematica;
5) fisica tecnica;
6) geodesia;
7) mineralogia;
8) fisica terrestre;
9) geometria differenziale;
10) elettrotecnica.
Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica e geometria descrittiva importano ciascuno due esami distinti.
L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla, fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Art. 66. - È necessario osservare le seguenti precedenze di esami: l'esame di analisi algebrica deve precedere l'esame di analisi infinitesimale; l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame di geometria descrittiva; gli esami di analisi algebrica, geometria analitica e di analisi infinitesimale devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di fisica matematica; l'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica, di fisica tecnica e di fisica terrestre.
Art. 67. - L'esame di laurea, in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria in triplice copia, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;
b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 68. - Gli Istituti della Facoltà di scienze sono i seguenti:
1) Istituto di chimica generale;
2) Istituto di fisica;
3) Istituto di ortobotanica;
4) Istituto e Museo di zoologia e di anatomia comparata;
5) Istituto di geologia e di mineralogia;
6) Istituto di matematica;
7) Istituto di disegno.
Art. 69. - Biennio propedeutico d'ingegneria. - Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica:
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia.
Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve aver superato una prova attestante la, conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelto.
Art. 70. - Lo studente non può sostenere l'esame di analisi infinitesimale senza aver prima sostenuto e superato l'esame di analisi algebrica; non può sostenere l'esame di geometria descrittiva senza aver prima sostenuto e superato l'esame di geometria analitica.
La fisica sperimentale è materia di insegnamento biennale, ma l'esame è unico alla fine del biennio.

CAPITOLO VIII
FACOLTA IN INGEGNERIA

Art. 71. - Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione per la sezione civile, distinta in tre sottosezioni (edile, idraulica e trasporti), che dà adito alla laurea in ingegneria civile nelle rispettive sottosezioni edile, idraulica e trasporti.
Art. 72. - Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.
Art. 73. - Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione sono i seguenti:
Fondamentali comuni alle tre sottosezioni:
1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) chimica applicata;
5) topografia con elementi di geodesia;
6) architettura tecnica;
7) idraulica;
8) elettrotecnica;
9) macchine;
10) tecnologie generali;
11) materie giuridiche ed economiche;
12) costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13) estimo civile e rurale;
14) costruzioni stradali e ferroviarie.
Fondamentali specifici a ciascuna sottosezione:
1. Sottosezione edile:
15) architettura e composizione architettonica;
16) tecnica urbanistica.
2. Sottosezione idraulica:
17) costruzioni idrauliche;
18) impianti speciali idraulici.
8. Sottosezione trasporti:
19) costruzione di ponti;
20) tecnica ed economia dei trasporti.
Complementari comuni alle tre sottosezioni:
1) geologia applicata;
2) igiene applicata all'ingegneria;
3) chimica agraria;
4) agraria ed economia rurale;
5) meccanica agraria.
Sono inoltre insegnamenti complementari per ciascuna sottosezione quelli fondamentali specifici delle altre.
Art. 74. - I corsi di cui al precedente articolo sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni pratiche e grafiche. Per i seguenti insegnamenti i corsi di esercitazioni grafiche possono essere svolti anche nell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'insegnamento sotto forma di lezioni:
1) architettura e composizione architettonica;
2) costruzioni idrauliche;
3) costruzioni stradali e ferroviarie.
Art. 75. - Agli effetti della successione dei relativi esami sono da considerarsi come insegnamenti propedeutici:
1) scienze della costruzioni rispetto a costruzioni in legno, ferro e cemento armato: a "costruzioni stradali e ferroviarie"; a "costruzioni idrauliche"; a "costruzioni di ponti"; ad "architettura tecnica"; a "macchine";
2) meccanica applicata alle macchine rispetto a macchine;
3) fisica tecnica rispetto a macchine;
4) architettura tecnica rispetto ad architettura e composizione architettonica;
5) "topografia," con elementi di geodesia rispetto a "costruzioni stradali e ferroviarie"; a "costruzioni idrauliche"; a "impianti speciali idraulici";
6) idraulica rispetto a "costruzioni idrauliche", e ad "impianti speciali idraulici", a "macchine";
7) macchine rispetto a meccanica agraria.
Art. 76. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami:
1) nelle materie fondamentali comuni alle tre sottosezioni;
2) nelle materie fondamentali specifiche della rispettiva sottosezione;
3) in altre materie scelte tra gli insegnamenti complementari nel numero minimo di due.
Art. 77. - Gli esami di profitto consistono di norma, in una prova orale sulle materie ed in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti.
Gli esami di architettura tecnica e di architettura ai composizione architettonica comportano sempre anche una prova pratica.
Per le materie, per le quali le esercitazioni continuano o sono sviluppate nell'anno successivo a quello in cui venne svolto l'insegnamento teorico, l'esame consiste in una prova orale alla fine dell'insegnamento medesimo ed in una discussione sui progetti eseguiti alla fine del successivo anno di esercitazione; il voto nella materia sarà la media dei due voti riportati rispettivamente nell'esame orale e nella discussione sui progetti.
Gli esami di laurea consistono nella discussione di un progetto eseguito sotto la guida di un professore, ed in un esame di cultura generale su almeno due progetti di materie diverse a scelta del candidato eseguiti durante il triennio.
Il candidato deve presentare la domanda per l'esame di laurea e depositare la tesi di laurea e i due progetti almeno otto giorni prima della data fissata per la prova di esame.
Art. 78. - Gli Istituti della Facoltà di ingegneria sono i seguenti:
1) Istituto di idraulica;
2) Istituto di macchine;
3) Istituto di architettura;
4) Istituto di scienza delle costruzioni;
5) Istituto di trasporti;
6) Istituto di fisica tecnica ed elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 37. - FRASCA