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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 451

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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Testo in vigore dal: 16-8-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  13  luglio  1939, n. 1168, e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 2029, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, con il quale
sono  state  istituite  le  Facolta'  di lettere e filosofia, scienze
matematiche, fisiche e naturali e d'ingegneria;
  Veduto  il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 808, con il quale
sono  stati  istituiti  appositi Comitati tecnici per le predette tre
Facolta' universitarie;
  Vedute  le proposte relative a modifiche da apportarsi allo statuto
dell'Universita' anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i regi decreti sopra indicati, e' cosi' modificato:

                            CAPITOLO III

  Art.  21.  - Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia
(comprendente   il   laboratorio   di   merceologia   ed   il   museo
merceologico),  di  matematica  applicata,  di ragioneria, di tecnica
commerciale,  industriale,  bancaria e professionale di geografia, di
statistica,  di  politica  economica  e  finanziaria  e  di  economia
politica.
  Per  questi  istituti  valgono,  in  quanto  applicabili,  le norme
dell'art. 15.
  Dopo  l'art.  45  vengono inseriti i seguenti articoli col relativo
spostamento di quelli successivi.

                             CAPITOLO VI
                   FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

  Art. 16. - La Facolta' di lettere e filosofia conferisce i seguenti
titoli:
    a) laurea in lettere;
    b) laurea in filosofia.
  Art.  47.  - Tanto per la laurea in lettere quanto per la laurea in
filosofia,  la  durata  del  corso  degli studi e' di quattro anni, e
titolo d'ammissione e' il diploma di maturita' classica.
  Art.  48.  -  Laurea  in  lettere.  -  Il  corso degli studi per il
conseguimento  della laurea in lettere si distingue in due indirizzi:
classico e moderno.
  Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:
    Fondamentali comuni ai due indirizzi:
      1) letteratura italiana;
      2) letteratura latina;
      3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
      4) geografia;
      5)  filosofia  (con  facolta' di scelta fra gli insegnamenti di
filosofia   teoretica,  filosofia  morale,  storia  della  filosofia,
pedagogia).
    Fondamentali per l'indirizzo classico:
      1) letteratura greca;
      2) storia greca;
      3) glottologia;
      4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.
    Fondamentali per l'indirizzo moderno:
      1) filologia romanza;
      2) storia medioevale;
      3) storia moderna;
      4) storia dell'arte medioevale e moderna.
    Complementari:
      1) filologia greco-latina;
      2) grammatica greca e latina;
      3) epigrafia greca;
      4) papirologia;
      5) antichita' greche e romane;
      6) topografia dell'Italia antica;
      7) storia della letteratura latina medioevale;
      8) storia della lingua italiana;
      9) storia del Risorgimento;
      10) sanscrito;
      11) filologia bizantina;
      12) filologia germanica;
      13) filologia slava;
      14) paleografia e diplomatica;
      15) paletnologia;
      16) lingua e letteratura francese;
      17) lingua e letteratura tedesca;
      18) lingua e letteratura inglese;
      19) lingua e letteratura spagnola;
      20) lingua e letteratura neo-greca;
      21) lingua e letteratura romena;
      22) lingua e letteratura russa;
      23) lingua e letteratura ungherese;
      24) lingua e letteratura albanese;
      25) storia delle religioni;
      26) storia del cristianesimo;
      27) letteratura cristiana antica
      28) biblioteconomia e bibliografia;
      29)  uno  degli  insegnamenti  filosofici  che  non  sia  stato
prescelto come fondamentale;
      30) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
    Lo  studente  deve  seguire i corsi e superare gli esami in tutti
gli  insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo prescelto e di
altri  otto  insegnamenti  scelti  fra  i  fondamentali  del  diverso
indirizzo  e  fra quelli complementari. Almeno tre degli insegnamenti
fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio, e
comportano ciascuno due esami; per un quarto e un quinto insegnamento
seguito   eventualmente   come  biennale  lo  studente  puo'  ridurre
corrispondentemente  di  uno  o  due il numero degli insegnamenti che
deve  scegliere.  Lo studente deve inoltre superare una prova scritta
di traduzione latina.
  Uno  o  due  degli  insegnamenti complementari possono anche essere
sostituiti  dallo  studente, ottenuta l'approvazione del preside, con
una  o  due  discipline  di  altri  corsi  di studi della stessa o di
diversa   Facolta'   dell'Ateneo.   Lo   studente   deve   richiedere
tempestivamente l'approvazione del preside per ogni modificazione che
intenda,  apportare,  nei  limiti  sopra  indicati, al piano di studi
pubblicato anno per anno dalla Facolta', e deve presentare tempestiva
domanda  alla  Facolta',  qualora  intenda cambiare l'indirizzo degli
studi prescelto all'atto dell'iscrizione.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  comuni  e  dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli
altri  insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside
della Facolta'.
  Art. 49. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi
scritta,  su argomento concordato almeno un anno prima con il docente
di uno degli insegnamenti fondamentali, o di quelli complementari che
siano  attinenti all'indirizzo prescelto. La tesi dattilografata deve
essere  depositata,  in segreteria, in almeno in tre copie identiche,
un mese prima dell'inizio della sessione di laurea.
  All'esame  di  laurea  lo  studente  puo' inoltre presentare, a sua
richiesta  e come titolo di merito, una o due tesine orali o scritte,
su qualsiasi argomento che sia stato oggetto di una sua esercitazione
scolastica  in  un qualunque anno di corso, quando abbia ottenuto per
il suo lavoro l'approvazione del docente della rispettiva disciplina.
  Art.  50. - I laureati in filosofia sono iscritti, su loro domanda,
al  quarto  anno  di  corso  per  la  laurea in lettere, e per essere
ammessi  all'esame  di  laurea  debbono  seguire  gli  insegnamenti e
superare  gli  esami  (su  programma  dell'anno  in corso) qui scotto
notati:
    a)   per   l'indirizzo  classico:  1)  letteratura  italiana;  2)
letteratura   latina;   3)   letteratura   greca;  4)  geografia;  5)
glottologia;  6)  archeologia  e  storia dell'arte greca e romana; 7)
prova scritta di latino;
    b)   per   l'indirizzo   moderno:  1)  letteratura  italiana;  2)
letteratura  latina;  3)  filologia  romanza; 4) geografia; 5) storia
medioevale  oppure  storia  moderna; 6) storia dell'arte medioevale e
moderna; 7) prova scritta di latino.
  Art.  51  -  I  laureati  in giurisprudenza, e i laureati dei corsi
quadriennali  di  lingue  e  letterature straniere e di magistero che
siano  forniti  del  diploma  di  maturita'  classica, possono essere
iscritti  al  terzo  anno  del  corso  per la laurea in lettere; e il
Consiglio  di  Facolta',  tenuto  conto  della  precedente  carriera,
universitaria  dei  singoli,  stabilisce  il  loro  piano  di  studi,
inserendovi  in  ogni  caso  le  materie e le prove fissate a seconda
dell'indirizzo  nel disposto dell'articolo precedente, in armonia con
il generale ordinamento didattico del corso per la laurea in lettere.
  I laureati di altri corsi e Facolta', che siano forniti del diploma
di  maturita'  classica,  possono  essere  iscritti,  su parere della
Facolta'  al  secondo  anno  del corso per la laurea in lettere; e il
loro  piano  di  studi  sara'  parimenti  fissato  caso  per caso dal
Consiglio di Facolta'.
  Art. 52. - Laurea in filosofia. - Gli insegnamenti del corso per la
laurea in filosofia sono i seguenti:
    Fondamentali:
      1) letteratura italiana;
      2) letteratura latina;
      3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
      4) storia medioevale;
      5) storia moderna;
      6) storia della filosofia;
      7) filosofia teoretica;
      8) filosofia morale;
      9) pedagogia;
      10) psicologia oppure una delle discipline biologiche, fisiche,
chimiche o matematiche.
    Complementari:
      1) estetica;
      2) filosofia del diritto;
      3) storia della filosofia antica;
      4) storia della filosofia medioevale;
      5) storia delle religioni;
      6) storia del Cristianesimo;
      7) storia, della pedagogia italiana;
      8) psicologia;
      9) storia del Risorgimento;
      10) storia del diritto italiano;
      11) storia delle dottrine politiche;
      12) storia delle dottrine economiche;
      13) letteratura greca;
      14) economia politica;
      15)  lingua e letteratura straniera (da scegliere tra francese,
inglese, tedesca).
    Essendo  gli  insegnamenti  di  "storia  medioevale" e di "storia
moderna"   uniti   in  unica  cattedra,  il  corsi)  sara',  dedicato
alternativamente  un  anno  alla  "storia medioevale" ed un anno alla
"storia, moderna,".
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di tutti gli insegnamenti
fondamentali  ed  almeno  in  sei  da lui scelti fra i complementari,
previa approvazione del preside della Facolta'.
  Art. 53. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi
scritta,  su argomento concordato almeno un anno prima con un docente
di  uno  degli  insegnamenti  filosofici  oppure  storici:  in questo
secondo  caso l'argomento dovra' essere tempestivamente approvato dal
Consiglio  di Facolta'. La tesi dattilografata deve essere depositata
in   segreteria,  in  almeno  tre  copie  identiche,  un  mese  prima
dell'inizio della sessione di laurea.
  All'esame  di  laurea  lo  studente  puo' inoltre presentare, a sua
richiesta, e come titolo di merito, uno o due tesine orali o scritte,
su qualsiasi argomento o esperimento che sia stato oggetto di una sua
esercitazione  scolastica in un qualunque anno di corso, quando abbia
ottenuta  per  il  suo  lavoro  l'approvazione  del  professore della
rispettiva disciplina.
  Art. 54. - I laureati in lettere sono iscritti, su loro domanda, al
quarto anno del corso per la laurea in filosofia e per essere ammessi
all'esame  di  laurea debbono seguire gli insegnamenti e superare gli
esami  (su  programma  dell'anno in corso) come appresso indicati: 1)
storia  della filosofia; 2) filosofia teoretica; 3) filosofia morale;
4)  pedagogia;  5) psicologia; 6) un altri insegnamento del corso per
la  laurea  in filosofia che non sia stato gia' seguito per la laurea
in lettere.
  Art.  55.  -  I  laureati  in  scienze, in medicina e chirurgia, in
giurisprudenza,  e  i  laureati  dei  corsi  quadriennali di lingue e
letterature  straniere  e  di  magistero sempre che siano forniti del
diploma  di maturita' classica possono essere iscritti, al terzo anno
del  corso  per  la  laurea in filosofia; e il Consiglio di Facolta',
tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli,
stabilisce per ciascuno il piano di studi che deve seguire per essere
ammesso all'esame di laurea.
  Per  i laureati di altri corsi e facolta', sempre che siano forniti
del  diploma  di maturita' classica, sara' parimenti determinato caso
per  caso dal Consiglio di Facolta' l'anno di iscrizione al corso per
la laurea in filosofia, e il loro piano di studi.

                            CAPITOLO VII
         FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

  Art.  56.  - La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce le seguenti lauree:
    a) in scienze matematiche;
    b) in fisica;
    c) in chimica;
    d) in scienze naturali;
    e) in matematica e fisica.
  Nella  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali si
impartiscono   gli   insegnamenti   del   corso   biennale  di  studi
propedeutici per la laurea in ingegneria.
  Art.  57.  -  Laurea  in scienze matematiche. - La durata del corso
degli studi per la laurea in scienze matematiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma di maturita' classica, o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fonda mentali:
    1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale) ;
    2)  geometria  analitica  con elementi di proiettiva e geometria,
descrittiva con disegno (biennale) ;
    3) analisi superiore;
    4) geometria superiore;
    5)  meccanica  razionale,  con  elementi  di  statica  grafica  e
disegno;
    6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
    7) fisica matematica;
    8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Insegnamenti complementari:
    1)  matematica  attuariale  e  tecnica delle assicurazioni libere
sulla vita umana;
    2) matematiche complementari;
    3) fisica teorica;
    4) fisica superiore ;
    5) meccanica superiore;
    6) geodesia;
    7) matematiche superiori;
    8) teoria delle funzioni;
    9) geometria differenziale.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  analisi  matematica e di geometria
analitica importano ciascuno due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale  di  fisica  sperimentale importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le  relative  esercitazioni
importano l'esame alla fine di ogni anno.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  In tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
  Art. 58. - E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:
    l'esame  di  analisi algebrica, deve precedere l'esame di analisi
infinitesimale, l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame
di   geometria  descrittiva;  gli  esami  di  analisi  algebrica,  di
geometria analitica, e di analisi infinitesimale devono precedere gli
esami  di  tutte le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica
razionale  deve  precedere  l'esame  di fisica matematica; l'esame di
fisica, sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, di
fisica teorica e di fisica matematica.
  Art.  59. - Laurea in fisica. - La durata del corso degli studi per
la laurea in fisica, e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) analisi superiore;
    4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
    5) fisica sperimentale (biennale);
    6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
    7) fisica matematica
    8) fisica teorica;
    9) fisica superiore;
    10) chimica fisica;
    11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
    12) preparazioni chimiche.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) chimica organica;
    2) mineralogia;
    3) geodesia;
    4) fisica, terrestre;
    5) meccanica superiore;
    6) geometria differenziale;
    7) astronomia;
    8) elettrotecnica;
    9) fisica tecnica.
  L'insegnamento  biennale  di  fisica  sperimentale importa un unico
esame alla, fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale
(triennale) importano un esame alla, fine di ogni anno.
  Per  l'insegnamento  di  analisi matematica vale la norma stabilita
per la, laurea in scienze matematiche.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
  Art. 60. - E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:
    gli esami di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria
analitica devono precedere l'esame di analisi superiore; gli esami di
analisi   algebrica,  analisi  infinitesimale,  geometria,  meccanica
razionale  e fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica
teorica,   fisica   matematica   e   astronomia;  l'esame  di  fisica
sperimentale deve precedere l'esame di fisica superiore; gli esami di
chimica  generale  ed  inorganica  e  di  fisica  sperimentale devono
precedere l'esame di chimica fisica.
  Art. 61. - Laurea in chimica. - La durata del corso degli studi per
la  laurea in chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi
propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Biennio di studi propedeutici.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) istituzioni di matematiche (biennale);
    2) chimica generale ed inorganica (biennale);
    3) chimica organica (biennale);
    4) chimica analitica;
    5) fisica sperimentale (biennale);
    6)  mineralogia  con  esercitazioni  pratiche (corso speciale per
chimici);
    7) esercitazioni di matematiche (biennale);
    8) esercitazioni di preparazioni chimiche;
    9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
    10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
    11) esercitazioni di fisica sperimentale.
  Triennio di studi di applicazione per l'indirizzo inorganico fisico
e per l'indirizzo organico biologico.
  Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
    1) chimica fisica (biennale);
    2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
    3) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
    4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
    5)  esercitazioni  di  preparazioni  chimiche  ovvero  di analisi
chimica applicata (a scelta dello studente).
  Insegnamenti   complementari  per  l'indirizzo  inorganico  chimico
fisico:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
    (*) 4) fisica superiore;
    (*)  5)  fisica  tecnica  (corso  speciale  per chimici e chimici
industriali);
    (*) 6) chimica applicata (ai materiali da costruzione);
    (*)  7)  misure  elettriche (corso speciale per chimici e chimici
industriali);
    (*) 8) chimica industriale.
  Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
    (*) 4) chimica biologica;
    (*) 5) chimica farmaceutica;
    6) chimica bromatologica;
    (*) 7) farmacologia;
    8) chimica applicata (al materiale da costruzione);
    (*) 9) chimica agraria;
    10) fisiologia generale (corso speciale per chimici).
  (*)Per  gli  insegnamenti  contrassegnati  con asterisco valgono le
norme  di  cui  alla  tabella  19 penultimo ed ultimo comma del regio
decreto 24 ottobre 1941, n. 1375.
  I   tre   insegnamenti  complementari  di  analisi  matematica,  di
geometria  analitica,  con  elementi  di  proiettiva  e  di meccanica
razionale  con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).
  L'insegnamento   complementare  (biennale)  di  analisi  matematica
importa due esami distinti.
  Gli  insegnamenti  biennali importano un esame alla fine di ciascun
anno di corso.
  Per  ottenere  l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente
deve  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  prescritti  per il triennio di applicazione ed almeno i
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.
  Per  gli insegnamenti contrassegnati con asterisco valgono le norme
di cui alla tabella 19 penultimo ed ultimo comma del regio decreto 24
ottobre 1941, n. 1375.
  Art.  62.  -  Lo  studente  non  potra'  essere ammesso a sostenere
l'esame  di  chimica  analitica  senza aver prima superato l'esame di
chimica generale ed inorganica; non potra' essere ammesso a sostenere
l'esame  li  esercitazioni  di analisi chimica qualitativa senza aver
prima  superato  l'esame  di  esercitazioni  di preparazioni chimiche
(primo anno del biennio propedeutico) in via transitoria (mancando lo
sbarramento  del  biennio), non potra' essere ammesso a sostenere gli
esami  di  chimica fisica, e di esercitazioni di chimica fisica senza
aver  prima superato gli esami di istituzioni di matematiche (1° e 2°
corso),  di  esercitazioni di matematiche (1° e 2° corso), di chimica
generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica sperimentale e
di  esercitazioni di fisica sperimentale; ne' potra' essere ammesso a
sostenere  l'esame  di  esercitazioni di analisi chimica quantitativa
senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di analisi chimica
qualitativa  non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di analisi
matematica  infinitesimale  ne'  quello  di meccanica razionale senza
aver  prima  superato  l'esame  di  analisi matematica algebrica; non
potra'  essere ammesso a sostenere l'esame di farmacologia senza aver
prima superato l'esame di fisiologia generale.
  Art.  63.  -  Laurea in scienze naturali. La durata del corso degli
studi per la laurea in scienze naturali e di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) istituzioni di matematiche;
    2) fisica;
    3) chimica generale ed inorganica;
    4) chimica organica;
    5) mineralogia;
    6) geologia;
    7) geografia;
    8) botanica (biennale);
    9) zoologia (biennale);
    10) anatomia, comparata;
    11) anatomia umana;
    12) fisiologia generale (biennale).
  Sono insegnamenti complementari:
    1) istologia ed embriologia;
    2) chimica fisica;
    3) chimica biologica;
    4) patologia vegetale;
    5) genetica;
    6) igiene;
    7) entomologia agraria;
    8) antropologia;
    9) oceanografia;
    10) paleontologia;
    11) fisiologia vegetale.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  botanica e di zoologia comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
  Art.  64.  -  Lo  studente  non  potra'  essere ammesso a sostenere
l'esame  di  fisica senza, aver prima superato l'esame di istituzioni
di  matematiche;  non  potra' essere ammesso a sostenere gli esami di
chimica  organica  e di mineralogia senza aver prima superato l'esame
di  chimica,  generale  ed  inorganica;  non  potra' essere ammesso a
sostenere  l'esame  di  chimica  biologica  senza aver prima superato
l'esame  di  chimica  organica; non potra' essere ammesso a sostenere
l'esame  di  fisiologia generale senza, aver prima superato gli esami
di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di
anatomia  umana  e di anatomia comparata; non potra' essere ammesso a
sostenere  l'esame  di  patologia  vegetale senza aver prima superato
l'esame di botanica; non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di
entomologia  agraria  senza  aver prima superato l'esame di zoologia;
non  potra' essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver
prima sostenuto gli esami di botanica e di zoologia.
  Art.  65.  -  Laurea  in matematica e fisica. - La durata del corso
degli studi per la laurea in matematica e fisica e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
    2)  geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva, con disegno (biennale);
    3) analisi superiore;
    4) matematiche complementari;
    5) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
    6) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
    7) fisica teorica;
    8) fisica superiore;
    9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1)  matematica  attuariale  e  tecnica delle assicurazioni libere
sulla vita umana;
    2) geometria superiore;
    3) meccanica superiore;
    4) fisica matematica;
    5) fisica tecnica;
    6) geodesia;
    7) mineralogia;
    8) fisica terrestre;
    9) geometria differenziale;
    10) elettrotecnica.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  analisi  matematica e di geometria
analitica  e  geometria  descrittiva  importano  ciascuno  due  esami
distinti.
  L'insegnamento  biennale  di  fisica  sperimentale importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le  relative  esercitazioni
importano l'esame alla, fine di ogni anno.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
  Art. 66. - E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:
    l'esame  di  analisi  algebrica deve precedere l'esame di analisi
infinitesimale; l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame
di  geometria  descrittiva; gli esami di analisi algebrica, geometria
analitica  e  di analisi infinitesimale devono precedere gli esami di
tutte  le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica razionale
deve  precedere  l'esame  di  fisica  matematica;  l'esame  di fisica
sperimentale  deve  precedere  gli  esami di fisica superiore, fisica
teorica e fisica matematica, di fisica tecnica e di fisica terrestre.
  Art. 67. - L'esame di laurea, in scienze matematiche, in fisica, in
chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica consiste:
    a)   nella   discussione   di  una  dissertazione  scritta.  Tale
dissertazione deve essere presentata in segreteria in triplice copia,
almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;
    b)  nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente
della  Commissione  fra due presentati dallo studente, concordati tra
lui  ed  uno  o  piu'  professori  della  Facolta'  e notificati alla
segreteria con un preavviso di almeno quindici giorni.
  Art. 68. - Gli Istituti della Facolta' di scienze sono i seguenti:
    1) Istituto di chimica generale;
    2) Istituto di fisica;
    3) Istituto di ortobotanica;
    4) Istituto e Museo di zoologia e di anatomia comparata;
    5) Istituto di geologia e di mineralogia;
    6) Istituto di matematica;
    7) Istituto di disegno.
  Art.  69.  -  Biennio  propedeutico  d'ingegneria.  -  Il titolo di
ammissione  per  il  biennio  di  studi propedeutici per la laurea in
ingegneria  e'  il  diploma  di  maturita'  classica  o  di maturita'
scientifica:
    Sono insegnamenti fondamentali:
      1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
      2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva
con disegno (biennale);
      3)  meccanica  razionale  con  elementi  di  statica  grafica e
disegno;
      4) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
      5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
      6) disegno (biennale);
      7) mineralogia e geologia.
    Alla  fine  del  corso biennale di studi propedeutici lo studente
deve  aver superato una prova attestante la, conoscenza di due lingue
straniere moderne a sua scelto.
  Art.  70.  -  Lo  studente  non  puo'  sostenere l'esame di analisi
infinitesimale  senza  aver  prima  sostenuto  e  superato l'esame di
analisi   algebrica;   non   puo'   sostenere  l'esame  di  geometria
descrittiva   senza  aver  prima  sostenuto  e  superato  l'esame  di
geometria analitica.
  La  fisica  sperimentale  e'  materia  di insegnamento biennale, ma
l'esame e' unico alla fine del biennio.

                            CAPITOLO VIII
                        FACOLTA IN INGEGNERIA

  Art. 71. - Presso la Facolta' di ingegneria si segue il triennio di
studi  di  applicazione  per  la  sezione  civile,  distinta  in  tre
sottosezioni  (edile,  idraulica  e  trasporti),  che  da' adito alla
laurea  in  ingegneria  civile  nelle  rispettive sottosezioni edile,
idraulica e trasporti.
  Art.  72.  -  Per  ottenere  l'iscrizione  al  triennio di studi di
applicazione  lo  studente  deve  aver seguito i corsi e superato gli
esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.
  Art.  73.  - Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione
sono i seguenti:
    Fondamentali comuni alle tre sottosezioni:
      1) scienza delle costruzioni;
      2) meccanica applicata alle macchine;
      3) fisica tecnica;
      4) chimica applicata;
      5) topografia con elementi di geodesia;
      6) architettura tecnica;
      7) idraulica;
      8) elettrotecnica;
      9) macchine;
      10) tecnologie generali;
      11) materie giuridiche ed economiche;
      12) costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
      13) estimo civile e rurale;
      14) costruzioni stradali e ferroviarie.
    Fondamentali specifici a ciascuna sottosezione:
      1. Sottosezione edile:
        15) architettura e composizione architettonica;
        16) tecnica urbanistica.
      2. Sottosezione idraulica:
        17) costruzioni idrauliche;
        18) impianti speciali idraulici.
      8. Sottosezione trasporti:
        19) costruzione di ponti;
        20) tecnica ed economia dei trasporti.
      Complementari comuni alle tre sottosezioni:
        1) geologia applicata;
        2) igiene applicata all'ingegneria;
        3) chimica agraria;
        4) agraria ed economia rurale;
        5) meccanica agraria.
      Sono    inoltre   insegnamenti   complementari   per   ciascuna
sottosezione quelli fondamentali specifici delle altre.
  Art.  74.  -  I  corsi di cui al precedente articolo sono svolti in
forma  di  lezioni  e  di  esercitazioni  pratiche  e grafiche. Per i
seguenti  insegnamenti  i  corsi  di  esercitazioni  grafiche possono
essere  svolti anche nell'anno successivo a quello nel quale ha avuto
luogo l'insegnamento sotto forma di lezioni:
    1) architettura e composizione architettonica;
    2) costruzioni idrauliche;
    3) costruzioni stradali e ferroviarie.
  Art.  75.  - Agli effetti della successione dei relativi esami sono
da considerarsi come insegnamenti propedeutici:
    1)  scienze  della  costruzioni  rispetto a costruzioni in legno,
ferro  e  cemento  armato:  a "costruzioni stradali e ferroviarie"; a
"costruzioni  idrauliche"; a "costruzioni di ponti"; ad "architettura
tecnica"; a "macchine";
    2) meccanica applicata alle macchine rispetto a macchine;
    3) fisica tecnica rispetto a macchine;
    4)  architettura  tecnica rispetto ad architettura e composizione
architettonica;
    5) "topografia," con elementi di geodesia rispetto a "costruzioni
stradali  e  ferroviarie";  a  "costruzioni  idrauliche"; a "impianti
speciali idraulici";
    6)  idraulica rispetto a "costruzioni idrauliche", e ad "impianti
speciali idraulici", a "macchine";
    7) macchine rispetto a meccanica agraria.
  Art.  76. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver seguito i corsi e superato gli esami:
    1) nelle materie fondamentali comuni alle tre sottosezioni;
    2)   nelle   materie  fondamentali  specifiche  della  rispettiva
sottosezione;
    3) in altre materie scelte tra gli insegnamenti complementari nel
numero minimo di due.
  Art.  77. - Gli esami di profitto consistono di norma, in una prova
orale  sulle  materie  ed  in  una  discussione  sui  risultati delle
esercitazioni e sui progetti.
  Gli esami di architettura tecnica e di architettura ai composizione
architettonica comportano sempre anche una prova pratica.
  Per  le  materie,  per  le quali le esercitazioni continuano o sono
sviluppate   nell'anno  successivo  a  quello  in  cui  venne  svolto
l'insegnamento teorico, l'esame consiste in una prova orale alla fine
dell'insegnamento   medesimo  ed  in  una  discussione  sui  progetti
eseguiti  alla  fine  del  successivo  anno di esercitazione; il voto
nella  materia  sara' la media dei due voti riportati rispettivamente
nell'esame orale e nella discussione sui progetti.
  Gli  esami  di  laurea  consistono nella discussione di un progetto
eseguito  sotto  la guida di un professore, ed in un esame di cultura
generale  su  almeno  due  progetti  di  materie diverse a scelta del
candidato eseguiti durante il triennio.
  Il  candidato  deve  presentare  la domanda per l'esame di laurea e
depositare  la  tesi  di  laurea  e i due progetti almeno otto giorni
prima della data fissata per la prova di esame.
  Art.  78.  -  Gli  Istituti  della  Facolta'  di  ingegneria sono i
seguenti:
    1) Istituto di idraulica;
    2) Istituto di macchine;
    3) Istituto di architettura;
    4) Istituto di scienza delle costruzioni;
    5) Istituto di trasporti;
    6) Istituto di fisica tecnica ed elettrotecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 21 aprile 1949

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1949
  Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 37. - FRASCA