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LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1958)
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Testo in vigore dal:  29-3-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia, professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e ai venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la, rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".