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LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1958)
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Testo in vigore dal: 29-3-1949
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della,  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24  del  regio  decreto  17
agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali  nell'industria,
modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio  1947,  n.
14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n.  254,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "Quando  sia  accertato  che  dall'infortunio  o  dalla   malattia,
professionale sia derivata una inabilita' permanente tale da  ridurre
l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento  per  i
casi di infortunio e ai venti  per  cento  per  i  casi  di  malattia
professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno  successivo  a
quello della cessazione della indennita' per  inabilita'  temporanea,
una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa
sulla base  delle  seguenti  aliquote  della  retribuzione  calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42; 
    1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta  per
cento,   aliquota   crescente   col   grado   dell'inabilita',   come
dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 
    2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento  per
cento, aliquota pari al grado di inabilita'. Le rendite mensili  sono
arrotondate alla decina, piu' prossima: per eccesso quelle  eguali  o
superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle  inferiori
a detta frazione. 
  Nei  casi  di  inabilita'  permanente  assoluta,  nei   quali   sia
indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la,
rendita e' integrata da un assegno di lire tremila mensili per  tutta
la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando
l'assistenza personale sia esercitata  o  direttamente  dall'Istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".