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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 luglio 1992, n. 436

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le rela- tive modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1992)
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Testo in vigore dal:  1-12-1992

Art. 2

1. L'art. 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessità".
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2 del D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse. Gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto così recitano:
"Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.' entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.
Art. 5. - 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".