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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
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Testo in vigore dal:  7-8-1991

Art. 2

1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 1, deve essere trasmessa al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sistema informativo agricolo nazionale (s.i.a.n.)", entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare:
a) dalle ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, dai distributori e dai venditori;
b) da coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio, dalle coop- erative di acquisto e dai centri di distribuzione collettiva.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa distintamente per ciascuna attività, qualora il dichiarante eserciti più di una delle attività indicate nel modello di cui all'allegato 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 potrà essere sostituita da un supporto magnetico contenente gli stessi dati della scheda di cui all'allegato 1, dopo che le caratteristiche di tale supporto saranno state determinate con provvedimento ministeriale o con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ove l'utilizzazione di tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto della dichiarazione.
4. Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di presidi sanitari, non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, e il cui raccolto è destinato al consumo proprio, possono essere aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal caso l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione di autocertificazione, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unità sanitaria locale competente per territorio.
5. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.