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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  15-7-1988

Art. 15

Impiego degli antiparassitari
1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.