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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206

Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (15G00038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2015
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Testo in vigore dal:  25-3-2015

Art. 3

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate.
L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate;
d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età.
3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo
5. Oltre che per le finalità di cui all'articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 3:
- Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato decreto legislativo, n. 109 del 1998:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.».
- Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013:
«Art. 4 (Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate). - 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.
3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;
b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera a).
5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.
6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.».