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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2023, n. 227

Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (24G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2024
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Testo in vigore dal:  20-2-2024

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate a Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e, in particolare, gli articoli 2, comma 3, lettere a) e c), e 3;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 36-bis;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, recante procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;
Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 37871 del 19 ottobre 2023 e integrazione del 29 novembre 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «i seguenti titoli» sono inserite le seguenti: «professionali del diporto»;
2) alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente: «01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;»
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.»;
e) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe). - 1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:
a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;
b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;
c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate:
1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto). - 1. Il capitano del diporto può imbarcare:
a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;
b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;
h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto). - 1. Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.
2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;
i) all'articolo 8:
1) al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;
2) al comma 5, le parole «libretto di navigazione» sono sostituite dalla seguente: «certificato»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.»;
l) all'articolo 9:
1) al comma 1, lettera b), le parole «scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.»;
m) all'articolo 10, comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
2) alla lettera c), le parole «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche» e le parole «di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
3) alla lettera d), dopo le parole «responsabilità sociali (PSSR),» sono inserite le seguenti: «familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo,» e la parola «elementare» è sostituita dalle seguenti: «sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid"»;
4) alla lettera e), le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'addestramento di cui alla lettera c)» e le parole «in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole «primo ufficiale di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o» e dopo le parole «direttore di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o»;
2) al comma 2, lettera b), le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»;
3) al comma 2, lettera c), le parole «ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute» sono sostituite dalla seguenti: «e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina»;
4) al comma 2, lettera d), le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo di navigazione di cui alla lettera b)» e le parole «macchinista di cui all'articolo 12 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
o) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;
2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.»;
p) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Funzioni equivalenti). - 1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:
a) pilota del porto;
b) ormeggiatore;
c) ispettore di organismi di classifica;
d) impiego presso cantieri navali per l'effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.»;
q) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto). - 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento:
a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto;
c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto;
d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto;
e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto;
f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.»;
r) all'articolo 14:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.
2-ter. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Code STCW'95) è stato adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995.
Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza diplomatica delle Parti che si è tenuta nelle Filippine, a Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono, rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e del Codice (Parte A e Parte B).
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, S.O.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 2 e l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico):
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.»
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1.
È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016 (Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2016, n. 62.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016, n. 183.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del citato decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.».
«Art. 2 (Titoli professionali del diporto). - 1. Sono istituiti i seguenti titoli professionali del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.».
«Art. 3 (Matricole e documenti di lavoro). - 1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.
2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.».
«Art. 4 (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto). - 1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di età;
b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.».
«Art. 8 (Sezione coperta - Specializzazione vela). - 1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.
2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5. La specializzazione è annotata sul certificato.
5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.».

«Art. 9 (Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto). - 1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di età;
b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.».
1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.».
«Art. 10 (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto). - 1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato «First Aid» secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento dell'addestramento di cui alla lettera c), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
«Art. 11 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto). - 1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 12 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
«Art. 12 (Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto). - 1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
b-bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.».
«Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. (abrogato) 2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.
2-bis. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.
2-ter. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».