stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 2009, n. 80

Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati. (09G0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2009
nascondi
Testo in vigore dal:  16-7-2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di stabilire i compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2321, in data 23 marzo 2009);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonché agli addetti all'asporto ed al trasporto di tali beni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (riforma della esecuzione mobiliari):
«Art. 21. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'art. 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, reca: «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, si veda nelle note alle premesse.