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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 2009, n. 80

Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati. (09G0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2009
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Testo in vigore dal: 16-7-2009
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

   Visto  l'articolo  21  della  legge  24  febbraio  2006, n. 52 che
attribuisce  al  Ministro  della  Giustizia  il potere di stabilire i
compensi  spettanti  ai  custodi  dei  beni  pignorati,  nominati  in
sostituzione del debitore;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio
1997,   n.   109,   recante   «Regolamento  di  modifica  al  decreto
ministeriale  20  giugno  1960, e successive modificazioni, e tariffa
dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2009;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988 (nota prot. n. 2321, in data 23 marzo 2009);

                             A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della
legge  24  febbraio 2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di
espropriazione  forzata  ai  custodi  dei beni pignorati, nominati in
sostituzione  del  debitore,  nonche'  agli addetti all'asporto ed al
trasporto di tali beni.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge 24
          febbraio 2006, n. 52 (riforma della esecuzione mobiliari):
             «Art.  21.  -  1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
          Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti
          al  professionista  per l'accesso e l'esame delle scritture
          contabili  ai  sensi  dell'art. 492 del codice di procedura
          civile,  come  sostituito dall'art. 1 della presente legge,
          nonche'   ai   custodi  dei  beni  pignorati,  nominati  in
          sostituzione del debitore.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quanto  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             -  Il  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia 11
          febbraio  1997,  n.  109, reca: «Regolamento di modifica al
          decreto   ministeriale   20   giugno   1960,  e  successive
          modificazioni,  e tariffa dei compensi dovuti agli istituti
          di vendite giudiziarie.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art.  21 della legge 24 febbraio
          2006, n. 52, si veda nelle note alle premesse.