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LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

Riforma delle esecuzioni mobiliari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2006)
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Testo in vigore dal:  1-3-2006

Art. 21

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.