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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2001, n. 153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonchè per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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  • Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione I
    Istituzione del deposito fiscale
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    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione II
    Esercizio del deposito fiscale
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    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione III
    Modalità di accertamento dei singoli prodotti
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    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
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    Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali
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  • Controlli sul deposito dell'alcole etilico e
    delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa,
    e regime della circolazione
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  • Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
    propilico ed isopropilico nonchè
    sulle materie prime alcoligene
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  • Disposizioni comuni, transitorie e finali
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Testo in vigore dal:  26-6-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare, l'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma 2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli, delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in applicazione dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell'articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente nonché dell'eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito fiscale, nonché i relativi numeri di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonché la potenzialità degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacità dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacità dei serbatoi, delle vasche o dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonché una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacità superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati è preventivamente comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l è presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
a) a norma dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attività di vendita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, è il seguente:
"Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta, diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale; alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti".
- Il testo degli articoli 5, 6 e 13 del testo unico è il seguente:
"Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario è obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e deg1i enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizo della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richieta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenenodo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio delÌazione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio".
"Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
- 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria sovlbilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dai comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14".
"Art. 13 (Prodotti muniti di contrassegno fiscale). - 1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assogettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.
5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato".
- Il testo dell'art. 27, comma 2, del testo unico è il seguente:
"2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali semprechè vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita".
- Il testo degli articoli 28, 29, 30, 33 e 35 del testo unico è il seguente:
"Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1. Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) stabilimenti di produzione;
2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;
3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;
4) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
7) magazzini di invecchiamento;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
1) stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
c) nel settore della birra:
1) fabbriche ed opici di condizionamento;
2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37 comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
1) cantine e stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.
2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1;
b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;
c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.
3. La cauzione di cui al comma 2 è dovuta, in misura pari all'ammontare dell'accisa, se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.
5. La licenza di cui all'art. 5, per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1, è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
"Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obb1igo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non suneriore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti. quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
"Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno dello Stato;
b) l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;
d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità superiore a 50 litri;
e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti".
"Art. 33 (Accertamento dell'accisa sull'alcole). - 1.
Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.
2. La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:
a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a 2 ettolitri;
b) non producano più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.
3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinato in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.
4. L'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.
5. Nel caso in cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento, il quantitativo di prodotto determinato secondo le modalità indicate al comma 4, purché non sia inferiore di più del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende in base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttività degli alambicchi.
6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria può consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalità di cui al comma 4.
7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione".
"Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccorometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.
2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.
5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la pare eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una graduazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per le differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43".
- Il testo dell'art. 36, comma 4, del testo unico, è il seguente:
"4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie, previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/200 del 10 agosto 1993".
- Il testo dell'art. 37 del testo unico è il seguente:
"Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola".
- Il testo dell'art. 38, comma 4, del testo unico, è il seguente:
"4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono in carico del depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza".
- Il testo dell'art. 39, comma 3, del testo unico, è il seguente:
"3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione".
- Il testo dell'art. 41, comma 5, del testo unico, è il seguente:
"5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del testo unico, è il seguente:
"2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta".
- Il testo dell'art. 66 del testo unico è il seguente:
"Art. 66 (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico). - 1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti".
- Il testo dell'art. 67, comma 6, del testo unico è il seguente:
"6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50".
- La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/204 del 21 luglio 1998. È stata successivamente modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e dal Consiglio n. 98/48 del 20 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/217 del 5 agosto 1998.
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, relativo a disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:
"4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero".
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali.
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzione interna di ciascuna Agenzia.".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, comma 1, e 37, comma 1, del testo unico, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 34, comma 3, del testo unico è il seguente:
"3. È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.".
- Il testo dell'art. 36, comma 3, del testo unico è il seguente:
"3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.".
- Il testo dell'art. 38, comma 3, del testo unico è il seguente:
"3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille a gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.".