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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 aprile 2003, n. 130

Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2015)
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Testo in vigore dal:  22-6-2003

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 1967, riguardante l'approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie;
Visti gli articoli 354 e 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modificazioni;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983, in vigore dal 1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1986;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di cui al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42 e Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Ravvisata la necessità di aggiornare le norme tecniche relative alla costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note GM/131347/4532/DL/Pon del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del 18 settembre 2002);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 354 e 360 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così recitano:
«Art. 354 (Norme tecniche radionavali). - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.».
«Art. 360 (Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo). - Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche.
Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovrà essere richiesto il preventivo di esame dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, affinchè sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione.
La dichiarazione di equivalenza può essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un Paese straniero aderente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni, purché l'Amministrazione competente di tale Paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilità per gli apparecchi approvati in Italia.
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977, n. 298.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O, così recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] - Lettera abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo». È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181.