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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 aprile 2003, n. 130

Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2015)
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Testo in vigore dal: 22-6-2003
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  ministeriale  24 maggio  1967,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio
1967,  riguardante  l'approvazione  delle  norme tecniche relative ai
requisiti  cui  devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo
delle navi mercantili e lusorie;
  Visti  gli  articoli 354  e  360 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
  Vista  la  legge  18  ottobre  1977, n. 791, che attua la direttiva
73/23/CEE,   relativa   alle  garanzie  di  sicurezza  del  materiale
elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  alcuni limiti di
tensione;
  Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n.  313,  con la quale e' stata
ratificata  e  resa  esecutiva la convenzione internazionale del 1974
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
  Vista  la  legge  21 giugno  1986,  n.  317, per l'attuazione della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore  delle  norme  e delle regolamentazioni tecniche e successive
modificazioni;
  Visti  gli  emendamenti  alla  convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia  della  vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati
dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983,
in  vigore  dal  1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1986;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  emendamenti  alla  convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  (SOLAS)  in vigore dal 1°
febbraio  1992,  pubblicati  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
  Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di
cui  al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42
e  Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la
salvaguardia   della  vita  umana  in  mare  (SOLAS)  in  vigore  dal
1° febbraio  1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
  Visti  gli  emendamenti  alla  convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  (SOLAS),  pubblicati  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1996;
  Visto  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente
l'attuazione  della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica,  modificata  ed integrata dalle direttive 92/31/CEE
del  28 aprile  1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29
ottobre 1993;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407,  con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme di
attuazione    delle    direttive   96/98/CE   e   98/85/CE   relative
all'equipaggiamento marittimo;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come
modificato  dal  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  febbraio 2000 con il quale e'
stato   approvato   il   Piano   nazionale   di   ripartizione  delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
  Ravvisata  la  necessita'  di aggiornare le norme tecniche relative
alla  costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici
a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti
previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note
GM/131347/4532/DL/Pon  del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del
18 settembre 2002);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti
radioelettrici  installati  a  bordo  delle  navi  che,  in base alle
disposizioni  vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti
previsti  dal  «sistema  globale  di  soccorso  e  sicurezza in mare»
(GMDSS).
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Gli  articoli 354  e  360 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' recitano:
              «Art.  354  (Norme tecniche radionavali). - Il Ministro
          per  le  poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto,
          di  concerto con quello della marina mercantile, stabilisce
          i  requisiti  tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle
          navi  nazionali,  le stazioni e gli apparati radioelettrici
          sia  obbligatori,  per  effetto  delle  disposizioni  sulla
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di
          altre disposizioni, sia facoltativi.».
              «Art.   360  (Dichiarazione  di  tipo  approvato  e  di
          equivalenza   degli  apparati  radioelettrici  impiegati  a
          bordo).  -  Tutti  gli  apparati radioelettrici, per essere
          impiegati  a  bordo  di  navi  italiane,  dovranno  essere,
          dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          dichiarati  di  tipo  approvato  o equivalente in base alle
          norme tecniche.
              Per  l'installazione  di  ogni  apparato  o dispositivo
          radioelettrico  non considerato nelle norme tecniche di cui
          all'art.  354,  dovra'  essere  richiesto  il preventivo di
          esame    dell'Amministrazione    delle    poste   e   delle
          telecomunicazioni,  affinche'  sia  controllato  se  le sue
          caratteristiche  tecniche  rientrino  in  quelle  stabilite
          dalle  convenzioni  o  norme  internazionali,  ai  fini del
          rilascio,   da   parte  della  stessa  Amministrazione,  di
          apposito certificato di autorizzazione.
              La  dichiarazione di equivalenza puo' essere emessa per
          apparati o tipi di apparati omologati in un Paese straniero
          aderente      alla      Unione     internazionale     delle
          telecomunicazioni,  purche' l'Amministrazione competente di
          tale   Paese   abbia  dichiarato  di  ammettere  la  stessa
          possibilita' per gli apparecchi approvati in Italia.
              - La legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977, n. 298.
              -  La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
              -  La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.
              - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre  1988, n. 214, S.O, cosi'
          recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettata
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali]  -  Lettera  abrogata  dall'art.  74 del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 dicembre 1996, n.
          286, S.O.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1999,  n.  407,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 novembre 1999, n. 263, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca la «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
          n.   217,  recante  modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del Governo». E'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n.
          181.