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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2017
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data 3 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 gennaio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.