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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  6-1-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori).
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
((
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.
))
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
((
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
))
6.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
7.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
8.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
9-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
9-ter.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
9-quater.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
9-quinquies.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
10.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 ))
.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore
(( sia più alta ))
di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo
(( riscontri ))
, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.(2)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".