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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 332

Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-10-1998
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Testo in vigore dal:  10-10-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione stradale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con veicoli blindati;
Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione di studio all'uopo predisposta con decreto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la partecipazione di enti di Stato civili e militari, associazioni dei costruttori nonché delle categorie di utenza interessate;
Visto che il Ministero dell'ambiente, cui è stato sottoposto il decreto, con nota n. 2513/SIAR/96 del 10 luglio 1997, non ha presentato osservazioni di sorta;
Esperita la procedura di cui all'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nel quale si invita a riconsiderare responsabilmente le scadenze temporali previste dalle disposizioni transitorie;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all'articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i), e comma 2, lettere:
b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;
c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente:
autoveicoli blindati per trasporto valori;
autoveicoli blindati per trasporto di cose;
d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71 del codice della strada:
"2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati".
- Il testo dell'art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) è il seguente:
"Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239".
- Si riporta il testo dell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi):
"Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti.
I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanità.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonché di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada):
"Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono approntate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 236, comma 1, le parole ''alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codicè' sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 1992'';
b) all'art. 239, comma 1, le parole: ''da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codicè' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993'';
c) all'art. 239, comma 2, le parole: ''dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codicè', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l'art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):
"Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del codice della strada:
"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t".