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LEGGE 21 giugno 1986, n. 317

((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal:  19-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(( (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico).))


((
1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unità centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura è garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni è altresì consentito nei confronti dell'Unità centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unità centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio patrimonio culturale.